[cancellato]
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/09/16G00041/sg
Il condominio non può negare l’installazione della fibra ottica
Il condominio si configura come il gestore dell’infrastruttura fisica. Esso ha l’obbligo di concedere l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi internet ad alta velocità. Tale prescrizione viene meno soltanto nei seguenti casi: l’infrastruttura fisica non è idonea a ospitare elementi di reti ad alta velocità; non vi è spazio sufficiente; esiste un rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, nonché per l’integrità e la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche nazionali o, ancora, rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; è possibile installare mezzi alternativi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità, a condizioni più favorevoli.
Il Dlgs 33/2016 dispone che «in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi».